Statuto

STATUTO

DELLA SOCIETA’ ITALIANA DI PSICONEUROENDOCRINOIMMUNOLOGIA

Articolo 1.

DENOMINAZIONE

E’ costituita, l’Associazione denominata “Società Italiana di PsicoNeuroEndocrinoImmunologia ”

(in breve SIPNEI  ) organizzazione senza fini di lucro, con sede in Roma.

 

 

Articolo 2.

FINALITA’ ISTITUZIONALI

 

Le finalità dell’associazione sono:

a)                  promuovere una cultura ed un approccio scientifico alla salute ed al benessere rispettoso della complessità e della interdipendenza biopsicosociale dei fenomeni;

b)                 promuovere la PNEI e diffondere le conoscenze e le evidenze scientifiche in questa area, ed in particolare sull’interdipendenza mente-corpo, sul ruolo dei fattori biopsicosociali nella salute e nella malattia, nei diversi ambiti e contesti sociali. Ciò al fine di migliorare la centralità della Persona e l’integrazione degli approcci.

c)                  Collaborare alla promozione della salute, alla prevenzione del disagio e delle malattie, alla diagnosi, cura, riabilitazione ed ogni altro intervento a favore di persone in una ottica di integrazione e sistemica;

d)                 Promuovere la formazione e l’aggiornamento scientifico dei professionisti operanti nel campo della salute e di quelli comunque interessati alla PNEI, nelle forme e modalità previste dalla normativa vigente ed anche in collaborazione con Università e soggetti pubblici e privati operanti nel settore; prediligendo ove possibile programmi e metodologie formative con caratteristiche tipiche dell’Educazione Continua in Medicina (ECM), ivi inclusa la formazione a distanza, e di Corsi e Master Residenziali;

e)                  Promuovere studi, ricerche ed attività nell’ambito della PNEI, anche in collaborazione con altre Società Scientifiche e con Organismi e Istituzioni pubblici e privati, in ambito nazionale e internazionale;

f)                  Collaborare con il Ministero della Salute, gli IRCSS, le Regioni, le Aziende Sanitarie, altre istituzioni e organismi pubblici e realtà private per la promozione della salute in ogni ambito, in accordo con gli scopi della Società;

g)                  Elaborare linee guida in collaborazione con Enti Istituzionali e con altre Società Scientifiche;

h)                 Favorire la creazione di gruppi di studio per specifici settori di ricerca ed intervento;

i)                   Favorire la promozione e lo svolgimento di protocolli di studio che coinvolgano i Soci in relazione alle proprie competenze;

j)                   Promuovere l’organizzazione di Convegni a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale;

k)                 Pubblicare riviste in campo PNEI, sia in formato cartaceo che telematico, curare siti web ed ogni altro strumento utile di divulgazione ed informazione;

l)                   Pubblicare volumi a partire dagli incontri scientifici organizzati, incentivare la redazione di articoli su riviste nazionali ed internazionali e l’edizione di giornali e riviste tecniche di settore;

m)               Realizzare software specializzati;

n)                 Stabilire e mantenere contatti scientifici con le altre Associazioni Scientifiche regionali, nazionali ed internazionali;

  • o)                 Promuovere ogni altra iniziativa che sarà ritenuta opportuna e coerente con gli scopi dell’associazione, nei limiti consentiti dalla Legge.

p)                 di sostenere le iniziative di aiuto sanitario ai paesi poveri;

q)                 studiare l’ambiente, inteso nell’accezione più ampia del termine, promuovendo e sostenendo ogni iniziativa di protezione;

 

Per il conseguimento di tali scopi l’Associazione può:

  • aprire sedi e sezioni territoriali in Italia e all’estero che si organizzano secondo le vigenti norme statutarie e sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo
  • deliberare l’adesione ad organizzazioni o federazioni che abbiano analoghe finalità.
  • aderire, in Italia o all’estero, a qualsiasi attività che, dagli organi dell’Associazione, sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali
  • compiere ogni operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare (ivi compresi mutui ipotecari passivi e affidamenti presso Istituti Bancari), che il Consiglio Direttivo riterrà utile, senza limitazione alcuna;

 

Articolo 3.

PRINCIPI

La SIPNEI è una associazione multiprofessionale e multidisciplinare, che guarda alla realtà umana nel rispetto della sua complessità, alla salute e malattia nelle sue dimensioni biopsicosociali, auspica e promuove lo sviluppo di politiche ed interventi integrati, basati sulla pari dignità delle scienze e delle professioni, sul riconoscimento e rispetto delle diverse e specifiche competenze professionali e sulla condivisione di un patrimonio di conoscenze comuni.

La SIPNEI privilegia il metodo scientifico e si ispira a criteri di attività basati sulla leale e fattiva collaborazione tra i soci, sul rifiuto di atteggiamenti preconcetti e discriminazioni di qualsiasi natura.

I soci si impegnano a rispettare tali principi, ispirando ad essi la propria attività.

Gli organismi societari composti da più persone rispettano, per quanto possibile, il principio della multiprofessionalità.

 

 

Articolo 4.

 SEDE

La sede sociale della SIPNEI è in Roma, attualmente in Piazza Mincio 1. Il suo trasferimento nel territorio del comune di Roma non costituisce modifica dello statuto ed è deliberato dal Consiglio Direttivo.

Per motivi organizzativi ed di opportunità possono essere istituite sedi operative con delibera del Consiglio Direttivo.

 

 

Articolo 5.

 OBBLIGHI ED ATTIVITA’ NON CONSENTITE

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse; di quelle accessorie a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

In sostanza, l’Associazione si propone l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, osservando, in aderenza alla normativa di cui al D.P.R. 04/12/1997 n. 460.

L’associazione  :

– persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;

– non distribuisce, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza , a meno che la destinazione o la distribuzione  non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni  non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento , fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

– impiega  gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali  e di quelle ad esse direttamente connesse;

– in caso di scioglimento per qualunque causa devolverà il patrimonio dell’organizzazione , sentito l’organismo di controllo, ad  Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L’associazione non  svolge alcuna attività di tutela sindacale dei suoi Associati.

Articolo 6.

NATURA E RISORSE DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione è amministrativamente, finanziariamente e contabilmente autonoma.

Si avvale dei seguenti introiti:

a)      quote e contributi degli associati;

b)      eredità, donazioni e legati

c)      contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

d)      contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

e)      entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f)       proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g)      erogazioni liberali degli associati e dei terzi

h)      entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali congressi, simposi, corsi di aggiornamento, pubblicazioni;

i)        altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

E’ vietata qualsiasi forma diretta e indiretta di distribuzione di eventuali utili e avanzi di gestione.

L’eventuale avanzo di gestione è reinvestito obbligatoriamente a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Non può essere, in alcun caso,, richiesta la divisione o la restituzione del fondo.

E’ escluso il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o il collegamento, in qualsiasi forma, tra la partecipazione sociale e la titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

I beni dell’Associazione sono mobili, immobili e mobili registrati. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall’Associazione e sono ad essa intestati.

 

 

Articolo 7.

DURATA E SCIOGLIMENTO

L’Associazione ha la durata minima di dieci anni, tacitamente rinnovati in caso di mancata richiesta di scioglimento almeno sei mesi prima.

In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio sarò devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Lo scioglimento deve essere deliberato dall’Assemblea ordinaria dei soci con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto di voto; la stessa assemblea nominerà un liquidatore in presenza di beni da liquidare, in caso contrario la liquidazione e cessazione verranno deliberati dall’Assemblea ordinaria senza ulteriori adempimenti.

 

 

Articolo 8.

I SOCI

Possono far parte della Società Italiana di Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia persone di qualsiasi nazione che svolgono attività scientifica, divulgativa e operativa in campo PNEI e nelle discipline scientifiche e umanistiche collegate, che si riconoscono nelle finalità dell’Associazione e si impegnano a sostenerne lo sviluppo, anche con il pagamento della quota sociale annua.

Sono previste le seguenti categorie di soci:

  • Soci ordinari sono professionisti o persone in possesso di laurea magistrale/specialistica in discipline correlate alla Psiconeuroendocrinoimmunologia o comunque svolgenti una professione sanitaria ed iscritti nei rispettivi albi;
  • Soci sostenitori sono persone, Società, Enti o altro che sostengono finanziariamente la SIPNEI, mediante un contributo finanziario in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo. La loro nomina è proposta dal Comitato Esecutivo al Consiglio Direttivo.
  • Soci aggregati possono essere tutti coloro che, interessati alla materia, non rientrano in tali categorie.

La domanda di ammissione alla Società, corredata del curriculum vitae del richiedente, dovrà essere indirizzata al Presidente della Società.

Sentito il parere del Presidente e del Coordinatore territoriale di competenza, il Comitato Esecutivo delibererà, con la maggioranza di almeno due terzi, l’ammissione dei nuovi Soci, che, una volta ammessi, acquistano la qualifica di soci ordinari o di soci aggregati in relazione alle loro requisiti e titoli.

La quota sociale non è cedibile a terzi e non dà diritto al Socio di percepire alcun utile o dividendo.

L’elettorato attivo e passivo è riservato ai soci ordinari, i quali si impegnano a soddisfare i principi della formazione permanente nei modi e nei tempi stabiliti dal Regolamento. In carenza il socio perde la qualifica di socio ordinario ed assume quella di aggregato.

I Soci Aggregati e Sostenitori hanno il diritto di partecipare alla Assemblea generale dei soci a titolo consultivo e a tutte le attività pubbliche della Società.

I Soci che ricoprono incarichi a livello nazionale o locale nell’associazione decadono dall’incarico in caso di mancato rinnovo della quota annua di iscrizione, a decorrere dal quarto mese successivo alla scadenza dell’annualità.

 

Articolo 9.

DECADENZA DA SOCIO

La perdita della qualità di Socio avviene per i seguenti motivi: dimissioni, da inoltrare per iscritto al Presidente nazionale; mancato versamento della quota sociale per un biennio; per motivi deontologici o per aver agito in contrasto con i principi di cui all’art. 3, le finalità e gli interessi della SIPNEI o per aver riportato condanna penale per delitti dolosi di particolare gravità. In quest’ultimo caso la decadenza da socio, o il mancato rinnovo della tessera, viene deliberata dal Consiglio Direttivo. Il Comitato esecutivo ha facoltà di disporre la decadenza nei casi di urgenza, portando l’argomento alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 10.

ORGANI

 

Sono organi ufficiali della Società:

1)      L’Assemblea dei Soci

2)      Il Consiglio Direttivo

3)      Il Comitato Esecutivo

4)      Il Presidente

 

 

Articolo 11.

L’ASSEMBLEA DEI SOCI

 

L’assemblea, presieduta dal Presidente della Società, ed in caso di sua assenza o indisposizione dal Vice- Presidente, è composta dai Soci Ordinari, Aggregati e Sostenitori.

Hanno diritto di voto solo i Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota sociale.

L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente in via ordinaria ogni anno, oppure, in via straordinaria su istanza motivata di almeno due terzi del Consiglio Direttivo o di due quinti dei Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota sociale.

L’Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata mediante affissione nella Sede sociale e diffusa a mezzo di uno o più dei seguenti mezzi: posta ordinaria, elettronica, avviso sulla rivista, avviso sul sito web dell’associazione; almeno trenta giorni prima della data stabilita.

L’assemblea ordinaria è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei soci in prima convocazione e qualunque sia il numero dei soci presenti in seconda  convocazione.

L’Assemblea straordinaria, è valida  con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in prima convocazione, e della presenza di almeno un terzo dei soci, in seconda convocazione.

L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L’Assemblea straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti in prima convocazione e di almeno due terzi dei presenti, in seconda convocazione.

L’Assemblea ordinaria:

1)      approva il bilancio finanziario proposto dal Consiglio Direttivo;

2)      formula proposte sui programmi della Associazione;

3)      elegge il Presidente e il Vice-Presidente della Associazione.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento della Società e su ogni altro atto eccedente i poteri dell’Assemblea ordinaria.

 

 

Articolo 12.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Il Consiglio Direttivo è composto da sette ad undici membri e precisamente:

  • Presidente eletto dall’assemblea;
  • Vice presidente eletto dall’assemblea;
  • Presidente onorario;
  • Tre rappresentanti del Coordinamento delle sezioni;
  • Eventuali altri membri designati dal Consiglio Direttivo medesimo, fino a un massimo di quattro, scelti tra Soci ordinari rappresentativi di contesti scientifici e culturali di particolare rilevanza per gli scopi della società.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi del supporto consultivo dei rappresentanti dei Coordinamenti professionali.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal presidente almeno tre volte l’anno e può essere convocato in via straordinaria su richiesta di almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo o di due quinti dei Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo:

1)      nomina il Tesoriere, il Direttore delle pubblicazioni periodiche, i Responsabili ed i membri del Comitato Scientifico e dei Gruppi di Lavoro.

2)      delibera i regolamenti interni della Società a livello nazionale ed approva quelli definiti a livello regionale

3)      delibera, secondo le modalità statutarie, la decadenza dei Soci;

4)      propone l’ammontare delle quote sociali annuali per i Soci Ordinari e Aggregati, l’importo del contributo per la nomina del Socio Sostenitore;

5)      cura l’attuazione dei programmi della Associazione

6)      approva l’istituzione dei Coordinamenti professionali, Gruppi di Studio e di Ricerca e ne definisce i contenuti, gli obiettivi, la durata e il sostegno organizzativo;

7)      decide la sede del Congresso nazionale;

8)      delibera su tutti i provvedimenti ordinari ad esso sottoposti ed aventi rilevanza generale e programmatica per l’associazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni

 

 

 

Articolo 13

IL PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto a maggioranza dall’assemblea dei soci per quattro anni. I poteri previsti restano in capo al Presidente uscente che è affiancato dal Presidente eletto per un anno dalla elezione.

Trascorso un anno dall’elezione il Presidente uscente assume la qualifica di Past-president.

Il Past-president è membro del Comitato Esecutivo.

Il Presidente:

1)      rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti;

2)      convoca e presiede, se non impedito, il Comitato Esecutivo, il Consiglio Direttivo e l’Assemblea;

3)      riferisce in sede di Assemblea circa l’attività svolta nei vari settori;

4)      attende alla ordinaria e straordinaria amministrazione;

Il Vicepresidente, eletto dall’Assemblea dei soci, svolge le funzioni del Presidente su sua delega o in caso di impedimento o vacanza.

 

 

Articolo 14

IL COMITATOESECUTIVO

E’ composto dal Presidente, Vice-presidente, Past-president, Presidente onorario e da uno, tra di loro scelto, dei tre rappresentanti del coordinamento delle sezioni nel Consiglio Direttivo.

Il Comitato Esecutivo si occupa della gestione degli affari correnti ed adotta tutti gli atti ordinari e straordinario non riservati agli altri organismi o aventi carattere di urgenza. Può delegare specifiche funzioni ai singoli componenti.

 

Articolo 15.

IL PRESIDENTE ONORARIO

Il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei due terzi, può nominare Presidente Onorario della Società uno studioso che si sia distinto per il suo lavoro di ricerca e di diffusione delle conoscenze Pnei e che dia il suo impegno come socio ordinario allo sviluppo della Sipnei. Compito precipuo del Presidente onorario è quello di curare, in collaborazione con il Presidente, le relazioni della Società con l’Università e le altre Società scientifiche, nonché con le istituzioni statali e della società civile. Una volta nominato l’incarico non è sottoposto a scadenza o rinnovo, se non a seguito di dimissioni.

Attualmente il Presidente onorario è il prof. Francesco Bottaccioli, eletto dal Consiglio Direttivo, con voto unanime, nell’anno 2010. La variazione del Presidente onorario non costituisce modifica del presente Statuto.

 

 

Art. 16

IL COORDINAMENTO DELLE SEZIONI

E’ costituito il coordinamento delle sezioni quale momento di raccordo, confronto e attivazione di sinergie tra le Sezioni periferiche. E’ composto dai responsabili delle Sezioni e la sua attività è coordinata da un responsabile eletto in seno all’organismo stesso. Il coordinamento si avvale di un aiuto gestionale nell’ambito della segreteria nazionale.

 

 

Articolo 17.

GRUPPI DI LAVORO E COORDINAMENTI PROFESSIONALI

 

I Gruppi di Lavoro vengono nominati dal Consiglio Direttivo e collaborano alla definizione ed attuazione di specifici progetti e programmi, all’approfondimento di particolari tematiche in relazione al campo di interesse ed alla missione indicata all’atto della costituzione.

I Coordinamenti di area professionale declinano le attività e gli obiettivi della società nell’ambito di una specifica area professionale e dei suoi specifici interessi e competenze.

I Coordinatori del GdL e dei Coordinamenti riferiscono al Comitato Esecutivoe gli altri organismi nazionali e possono partecipare alle riunioni degli stessi quando sono in trattazione argomenti di specifico interesse.

 

Articolo 18.

LE SEZIONI REGIONALI

 

Le Sezioni regionali rappresentano l’articolazione territoriale della Società e lo strumento per la implementazione delle attività statutarie nel contesto locale. Le Sezioni collaborano alla attuazione a livello locale dei progetti e programmi definiti dagli organi nazionali e promuovono ogni utile attività ed iniziativa finalizzata al raggiungimento degli obiettivi della Società.

Ogni Sezione è formata dai soci residenti e/o operanti  nel proprio territorio che eleggono un Comitato regionale composto da un minimo di tre ed un massimo di dieci soci. Il Comitato elegge nel suo seno un Responsabile, che rappresenta la Sezione, ed eventuali altri ruoli, provvedendo a rinnovarli con frequenza almeno quadriennale e, comunque, in occasione del rinnovo delle cariche nazionali.

Nella loro attività le Sezioni si uniformano allo Statuto ed al Regolamento nazionale e possono dotarsi di un Regolamento regionale per tutto ciò che non è regolamentato dall’organismo nazionale. Tali regolamenti avranno efficacia solo dopo la loro ratifica del Consiglio Direttivo.

 

 

Articolo 19.

 ORGANO DI CONTROLLO

 Il controllo contabile, se obbligatorio o deliberato dall’Assemblea, può essere esercitato o da un revisore contabile, iscritto al Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, o da Società di certificazione o da un collegio di Revisori composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti; l’elezione spetta all’ Assemblea e la durata dell’incarico è di quattro anni. In tutti i casi l’incarico è rinnovabile.

Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti sono: i) controllare la regolarità degli atti amministrativi e contabili posti in essere dai competenti organi della SIPNEI; ii) accertare, almeno annualmente, la consistenza del patrimonio; iii) esprimere all’Assemblea il proprio parere sul bilancio preventivo presentato dal Consiglio Direttivo; iv) relazionare all’assemblea sulla convalida del rendiconto finanziario ; v) esprimere parere sull’attività finanziaria delle Sezioni Regionali.

 

 

Articolo 20.

BILANCIO

Il bilancio è annuale e comprende l’esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo viene presentato dal Presidente al Consiglio Direttivo che lo discute e lo presenta all’Assemblea dei Soci per approvazione entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo annuale dovrà prevedere un rendiconto economico, un rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale, al fine di rendere trasparenti eventuali contributi, beni e lasciti ricevuti dall’Associazione.

Il bilancio preventivo è approvato dal Consiglio Direttivo. Viene presentato dal Presidente per la sua approvazione entro il mese di novembre dell’esercizio precedente.

Dei bilanci viene data pubblicità con ogni mezzo istituzionale disponibile.

 

Articolo 21.

MODIFICHE STATUTARIE E REGOLAMENTO

Il presente Statuto può venire modificato dall’Assemblea straordinaria dei Soci, con le maggioranze previste.

I Soci ordinari possono proporre modifiche al presente Statuto purché le proposte siano sottoscritte da almeno due quinti dei Soci in regola con il pagamento.

Il Consiglio Direttivo può adottare e modificare uno o più regolamenti per definire aspetti operativi, organizzativi ed applicativi, in attuazione del presente Statuto.

 

 

Articolo 22.

NORME APPLICABILI

 

Per quanto non contemplato nel presente Statuto hanno valore, in quanto applicabili per analogia, le norme del Codice Civile.

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